- Cosa regolamenta il Decreto Ministeriale 37/08?
Il Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n. 37 titolato, sancisce una specifica regolamentazione, ai fini della sicurezza, gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
- Come sono classificati gli impianti regolamentati dal Decreto Ministeriale 37/08?
Gli impianti sono classificati come segue:
a) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali;
f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) di protezione antincendio.
- Quando e' necessaria la redazione del progetto dell'impianto elettrico da parte di un professionista abilitato?
Il progetto dell’impianto elettrico deve essere redatto da un professionista in possesso delle relative competenze professionali iscritto all’Albo nei seguenti casi:
a) impianti elettrici, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, nei seguenti casi
· l'impianto ha 1 propria cabina di trasformazione ed è alimentato a tensione > 1 kV;
· impianto alimentato in bassa tensione con 1 potenza impegnata superiore a 6 kW;
· la superficie dell’unità immobiliare è superiore a 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
· classificati come luogo a rischio di esplosione (Norma CEI 31-30);
· classificati a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8);
· sede di un ambulatorio o altro locale ad uso medico.
e) impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di vol. > a 200 mc;
f) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- In quali casi viene rilasciata la dichiarazione di rispondenza in luogo della dichiarazione di conformità?
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non soggetti a progettazione da parte di un professionista, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- Quali sono gli obblighi del committente o del proprietario?
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati ad imprese abilitate. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di 6 kW. Decorso il termine senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
- Chi deve progettare il quadro elettrico?
Non è compito del progettista dell'impianto progettare il quadro (neanche quando l'impianto è soggetto a progettazione secondo il DM 37/08).
L'impiantista deve fornire al costruttore del quadro, che è responsabile del suo prodotto, le informazioni necessarie affinchè il quadro funzioni correttamente nel contesto dell'impianto in cui deve essere inserito.
Il progetto del quadro e la sua costruzione nel rispetto delle relative Norme è compito del costruttore del quadro.
Il nostro studio offre la possibilità ai quadristi di ricevere assistenza nella progettazione completa del quadro elettrico con dimensionamento dei compnenti in base ai dati di ingresso, redazione dello schema elettrico nei minimi particolari per poter assemblare il quadro, effettuazione delle prove richieste dalle normative vigenti e stesura della certificazione completa di tutti i suoi allegati. Offriamo inoltre la possibilità di progettare quadri di automazione con l' ausilio di Software specifici che utilizzano database costantemente aggiornati sui PLC di tutte le marche.
- Cosa si intende per "impianti con pericolo di esplosione"?
Il recente DPR 233/03 abroga le tabelle A e B del DM 22/12/58 e stabilisce che tutti i datori di lavoro devono far eseguire una valutazione del rischio mirata all’individuazione di eventuali zone con pericolo di esplosione. La valutazione sarà effettuata mediante le procedure di cui alle norme CEI 31-30 e 31-35. A seguito di tale individuazione di zone pericolose, secondo lo stesso decreto, le verifiche di cui al DPR 462/01 saranno eseguite SOLO ove vi siano zone 0 (o 20) e 1 o (21).
- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico?
Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 62-39), è assimilabile ad un locale ad uso medico. Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.
- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di ambulatorio veterinario?
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…” aggiunge che “per paziente si intende persona o animale”.
Queste definizioni implicano che l’ambulatorio veterinario è un locale ad uso medico. Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.
- Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove c’è l’attività di studio dentistico?
La norma CEI 64-8 710.2.1 e 710.2.2 oltre a definire “il locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti…”
Queste definizioni implicano che lo studio dentistico è un locale ad uso medico. Dunque, in caso sia presente almeno un dipendente, esso è soggetto a DPR 462/01 con una periodicità delle verifiche biennale.