News

Obbligo di progetto e dichiarazione di conformità

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ha reso sempre obbligatorio il progetto degli impianti elettrici (in alcuni casi lo può firmare il responsabile tecnico di impresa installatrice), ma non è sempre stato così.
Occorre fare un po’ di chiarezza su quali “carte” devono essere presenti sugli impianti, prendendo in considerazione le due “leggi” a riguardo: la Legge 46/90 e il DM 37/08.
La Legge 46/90 introduce progetto e dichiarazione di conformità, il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abroga la Legge 46/90, introduce la dichiarazione di rispondenza e rende il progetto sempre obbligatorio.
Si delineano quindi tre casi: impianti realizzati prima della Legge 46/90, impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del 37/08 e impianti realizzati dopo il 37/08. Un esempio? Per un impianto con potenza impegnata pari a 10kW a servizio di un attività commerciale con superficie inferiore a 200 mq, fino all’introduzione del DM 37/08 bastava la dichiarazione di conformità dell’installatore. Ora è necessario il progetto da parte di un professionista. Vediamo cosa cambia in generale:
Impianti realizzati prima della 46/90
Prima del 1990 non esisteva obbligo di progetto, la legge stabiliva il presunto requisito della “regola d’arte” di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Ovvero “gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”, gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”.
Per questi impianti nulla è obbligatorio. La Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” (quella che, per intenderci, descrive come deve essere fatto un progetto esecutivo, un progetto definitivo ecc.) sarà pubblicata solo nel 1995. Ovviamente nessuno potrà pretendere una dichiarazione di conformità per impianti pre 46/90.
Anche se non esiste alcun obbligo legislativo è opportuno avere a disposizione, anche per impianti antecedenti alla 46/90, schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per impianti complessi, ad esempio per gli interventi di manutenzione.
Impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08
La Legge 46/90 introduce l’obbligo di progetto (solo per alcune tipologie di impianti, solo oltre determinati limiti dimensionali che vedremo in seguito) e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. Il regolamento di attuazione, che ha reso definitivamente operative le nuove regole in materia di installazione degli impianti è pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nel febbraio 1992 con il Decreto Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, N. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”.
La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria per impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90. Sono soggetti all’applicazione della 46/90 i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Si applica la 46/90 anche agli impianti in immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Il modello “ufficiale” di dichiarazione di conformità viene suggerito dal Ministero dell’Industria con il Decreto 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità  dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”.
Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali, l’obbligatorietà è per i seguenti impianti: utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW; unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 mq; immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 mq; impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;  impianti soggetti a normativa specifica; impianti di protezione scariche atmosferiche.
Per questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità è smarrita, o non è stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di redarre una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista che firma ricostruisce la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto. La dichiarazione di rispondenza, come più volte chiarito dalle Camere di Commercio, può essere rilasciata da responsabile tecnico di impresa installatrice (con 5 anni di esperienza) sotto i limiti dimensionali previsti. Sopra tali limiti va incaricato un professionista iscritto negli albi professionali.
Impianti realizzati dopo il 37/08
Con l’introduzione del 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori. La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall’impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze).
Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:
Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 mq o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.
Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi se superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, sono stati introdotti nuovi moduli per la dichiarazione di conformità. Successivamente il Decreto Legge 9 Febbraio 2012 , n. 5 ha apportato ulteriori modifiche ai modelli di dichiarazione di conformità (nulla di trascendentale per il nostro settore). Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza.

Fonte NT24

Data 21/03/2014
Commenti 0
Commenti
Torna all'elenco