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Verifiche sistemi di protezione di interfaccia: AEEG 786/2016


L’Authority ha pubblicato il 22 dicembre la Delibera 22 dicembre 2016 786/2016/R/eel “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo“.

Con il documento per la consultazione 614/2016/R/eel, l’Autorità aveva riportato i propri orientamenti a seguito della pubblicazione a fine luglio 2016 della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21:  nel dettaglio il provvedimento  dà seguito a tale documento, confermandone sostanzialmente il contenuto e tenendo conto delle osservazioni pervenute. Il documento, particolarmente atteso, definisce le tempistiche:
- per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione;
- per l’effettuazione delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21.
Inoltre l’AEEG ha stabilito di richiedere al Comitato Elettrotecnico Italiano una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di piccolissima taglia, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche.

Impianti BT: entrata in vigore delle disposizioni dell’ultima 0-21
Per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 (edizione luglio 2016) per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione la delibera prevede quanto segue:
 
Articolo 1
1.1 Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 trovano applicazione anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW solo nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017.
1.2 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017:
a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
b) i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall’Allegato B bis della nuovaedizione della Norma CEI 0-21.
1.3 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017 si applicano tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1.1 e 1.2.
1.4 In alternativa a quanto previsto dal comma 1.3, nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, ivi incluse quelle di cui ai commi 1.1 e 1.2.
 
 
Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia
L’articolo 2 disciplina (finalmente) le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21:

Articolo 2

2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.
2.2 Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
I. il 31 marzo 2018;
II. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
III. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
I. il 31 dicembre 2017;
II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
I. il 30 settembre 2017;
II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
 
001(*) dall’entrata in vigore della Delibera 786/2016.


In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime, attraverso il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. E’ prevista anche la sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete. La sospensione del servizio può essere effettuata dai medesimi gestori di rete solo dopo due mesi dal necessario preavviso.
 
 
Impianti di piccolissima taglia e “plug-and-play”
Verrà richiesta dall’Authority una semplificazione della Norma CEI 0-21 per gli impianti di piccolissima taglia, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “plug and play” e altri impianti, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche.

Fonte NT24

Data 10/01/2017
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